Sistema protezione civile

La protezione civile in Italia è organizzata in un “Servizio Nazionale”, un sistema complesso che comprende tutte le strutture e le attività messe in campo dallo Stato per tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni che derivano da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi. Le attività del sistema sono la previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, il soccorso alla popolazione ed ogni attività diretta a superare l’emergenza.

Negli anni, la competenza in materia di protezione civile è progressivamente passata dallo Stato agli enti locali. Le tappe principali di questo processo sono state il decreto legislativo n. 112 del 1998 e la modifica del titolo V della Costituzione con la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001. Da allora la protezione civile è materia di legislazione concorrente, quindi, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, il potere legislativo spetta ai Governi regionali.

Il Dipartimento della Protezione Civile, incardinato nella Presidenza del Consiglio dei Ministri, indirizza le attività delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale di protezione civile, e in caso di dichiarazione dello stato di emergenza, le coordina, in accordo con i Governi regionali.

Componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile

Servizio Nazionale della Protezione Civile è organizzato come un sistema complesso. All’interno del sistema, le competenze nelle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento delle situazioni di emergenza sono affidate a più enti e strutture operative perché la complessità del panorama nazionale dei rischi richiede l’impiego coordinato di tutte le professionalità e le risorse a disposizione.
Le componenti del Servizio Nazionale sono individuate nell’articolo 6, comma 1, della legge n. 225 del 24 febbraio 1992:

  • Amministrazioni dello Stato
  • Regioni
  • Province
  • Comuni
  • Comunità montane


Agli enti locali si aggiungono tutte quelle organizzazioni e istituzioni che possono concorrere alla gestione di un evento di protezione civile. Sono quindi componenti  anche:

  • Enti pubblici
  • Istituti e gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile
  • Ogni istituzione e organizzazione anche privata
  • Cittadini
  • Gruppi associati di volontariato civile
  • Ordini e collegi professionali


Negli anni, la competenza in materia di protezione civile è progressivamente passata dallo Stato ai governi regionali e alle autonomie locali. Le tappe principali di questo processo sono state il decreto legislativo n. 112 del 1998 e la modifica del titolo V della Costituzione con la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001. Con quest’ultima legge la protezione civile è divenuta materia di legislazione concorrente, per cui, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, il potere legislativo spetta ai Governi regionali.

È compito delle componenti di protezione civile, ai vari livelli, approfondire la conoscenza dei rischi e individuare gli interventi utili a ridurre la probabilità che si verifichino eventi disastrosi o a limitare il possibile danno. Tra queste azioni è fondamentale l’informazione alla popolazione e l’indicazione dei comportamenti da adottare in relazione ai rischi di un determinato territorio.

Strutture operative

In Italia la Protezione Civile è organizzata in “Servizio Nazionale”, un sistema complesso che comprende tutte le forze messe in campo dallo Stato.

L’art. 11 della legge n. 225 individua come strutture operative del Servizio nazionale:

  • il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco quale componente fondamentale della protezione civile,
  • le Forze Armate,
  • le Forze di Polizia,
  • il Corpo Forestale dello Stato,
  • la comunità scientifica,
  • la Croce Rossa Italiana,
  • le strutture del Servizio Sanitario Nazionale,
  • le Organizzazioni di volontariato,
  • il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico – Cnsas-Cai.

Volontariato

Il volontariato di protezione civile è nato sotto la spinta delle grandi emergenze che hanno colpito l’Italia negli ultimi 50 anni: l’alluvione di Firenze del 1966 e i terremoti del Friuli e dell’Irpinia, sopra tutti. Una grande mobilitazione spontanea di cittadini rese chiaro che a mancare non era la solidarietà della gente, ma un sistema pubblico organizzato che sapesse impiegarla e valorizzarla. Il volontariato di protezione civile unisce, da allora, spinte di natura religiosa e laica e garantisce il diritto a essere soccorso con professionalità.
Con la legge n. 225 del 24 febbraio 1992, istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile, le organizzazioni di volontariato hanno assunto il ruolo di “struttura operativa nazionale” e sono diventate parte integrante del sistema pubblico.

Il Dipartimento della Protezione Civile – a seguito del decentramento amministrativo – stimola, anche nelle autonomie locali, una forte identità nazionale del volontariato di protezione civile per favorire una pronta risposta su tutto il territorio. Il volontariato si integra inoltre con gli altri livelli territoriali di intervento previsti nell’organizzazione del sistema nazionale della protezione civile, in base al principio della sussidiarietà verticale. È inoltre attore del sistema e del proprio territorio: protegge la comunità in collaborazione con le istituzioni, in base al principio della sussidiarietà orizzontale.
Per verificare e testare i modelli organizzativi d’intervento in emergenza, il Dipartimento e le Regioni promuovono esercitazioni che simulano situazioni di rischio a cui le organizzazioni di volontariato partecipano. Come struttura operativa del sistema nazionale di protezione civile, possono anche promuovere e organizzare prove di soccorso che verificano la capacità di ricerca e intervento.